Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Attribuzione del numero di codice fiscale (articolo 3 decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605)

[2]1. Ogni soggetto obbligato alla indicazione del proprio numero di codice fiscale negli atti di cui all'articolo 6 e' tenuto a richiederne l'attribuzione a norma dell'articolo 4. 2. Il numero di codice fiscale puo' essere attribuito d'ufficio ai soggetti per i quali l'amministrazione finanziaria dispone dei necessari elementi di identificazione. 3. L'amministrazione finanziaria puo' assegnare, sia nel caso di attribuzione a domanda che d'ufficio, un numero di codice fiscale provvisorio da valere a tutti gli effetti del presente capo. Nel caso di attribuzione d'ufficio del numero di codice fiscale provvisorio, il soggetto interessato e' tenuto a chiedere l'attribuzione del numero di codice fiscale definitivo a norma dell'articolo 4 entro sei mesi dalla data di emissione del numero di codice fiscale provvisorio. 4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono indicati gli uffici competenti ad attribuire il numero di codice fiscale e quelli abilitati a ricevere le domande e sono stabilite le modalita' di presentazione delle domande medesime.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art3 · fonte del testo

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