Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
Sospensione del termine di pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatici e dei controlli formali e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata (articolo 7-quater, comma 17, decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225) 1. Sono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini previsti dagli articoli 292, commi 2 e 6, e 244, per il pagamento delle somme dovute, rispettivamente, a seguito dei controlli automatici effettuati ai sensi degli articoli 243 e 276 e dei controlli formali effettuati ai sensi dell'articolo 245 e della liquidazione delle imposte sui redditi assoggettati a tassazione separata.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
