Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Competenza per l'accertamento (articolo 24 regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246)
[2]1. Sono competenti all'accertamento delle violazioni alle disposizioni di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, e del titolo VI del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, gli organi, cui, a norma dell'articolo 153, compete l'accertamento delle violazioni alle leggi finanziarie, i funzionari dell'Agenzia delle Entrate, nonche' i dipendenti della societa' concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale, in numero non superiore a cinquanta, espressamente riconosciuti idonei e abilitati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'interno. 2. Per l'accertamento delle violazioni, per l'applicazione delle sanzioni, e per la definizione delle relative controversie si osservano le disposizioni del presente testo unico, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, e del testo unico della giustizia tributaria, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
