Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).
[1]Rivalsa (articolo 16 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640)
[2]1. Salvo per i casi di liquidazione forfetaria dell'imposta, i soggetti indicati all'articolo 25 del testo unico dei tributi erariali minori, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 174, esclusi gli esercenti le case da giuoco, devono rivalersi dell'imposta nei confronti degli spettatori, dei partecipanti o degli scommettitori. 2. I prezzi degli intrattenimenti e delle altre attivita' devono essere indicati in avvisi esposti al pubblico separatamente dall'importo dell'imposta che sui prezzi stessi e' dovuta.
Testo vigente dal 6 agosto 2026
