Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Competenze per l'accertamento delle infrazioni e ripartizione del provento delle sanzioni (articolo 10 decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641)

[2]1. L'attribuzione, agli effetti degli articoli 154 e 156, della facolta' di accertare le infrazioni in materia di tasse sulle concessioni governative, comprese quelle costituenti reato, compete anche ai funzionari dell'Agenzia delle entrate all'uopo designati e muniti di speciale tessera nonche', limitatamente agli accertamenti compiuti nella sede degli uffici dell'Agenzia delle entrate, a qualsiasi funzionario o impiegato addetto agli uffici stessi. 2. Le somme riscosse per le sanzioni amministrative previste nel testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173, sono ripartite a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 168.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art334 · fonte del testo

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