Le disposizioni di questo testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027 (art. 368). Fonte: art. 368, comma 1, d.lgs. 5 agosto 2026, n. 141 («Le disposizioni del presente testo unico si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2027»).

[1]Accertamento parziale in base agli elementi segnalati dall'anagrafe tributaria (articolo 41-bis decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

[2]1. Senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice nei termini stabiliti dall'articolo 293, i competenti uffici dell'Agenzia delle entrate, qualora dalle attivita' istruttorie di cui all'articolo 159, comma 2, lettere a), b), c) ed e), nonche' dalle segnalazioni effettuate dall'ufficio centrale competente dell'Agenzia delle entrate, da una Direzione regionale ovvero da un ufficio della medesima Agenzia ovvero di altre Agenzie fiscali, dalla Guardia di finanza o da pubbliche amministrazioni ed enti pubblici oppure dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria, risultino elementi che consentono di stabilire l'esistenza di un reddito non dichiarato o il maggiore ammontare di un reddito parzialmente dichiarato, che avrebbe dovuto concorrere a formare il reddito imponibile, compresi i redditi da partecipazioni in societa', associazioni e imprese di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, o l'esistenza di deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti, nonche' l'esistenza di imposte o di maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 243 e 245, possono limitarsi ad accertare, in base agli elementi predetti, il reddito o il maggior reddito imponibili, ovvero la maggiore imposta da versare, anche avvalendosi delle procedure previste dal titolo III, capo VII, della presente parte II. Non si applica la disposizione dell'articolo 263.

Testo vigente dal 6 agosto 2026

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2026-08-05;141~art259 · fonte del testo

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