Nei territori indicati nell'articolo 1 il contributo dello Stato in conto capitale per l'esecuzione di opere di miglioramento fondiario puo' essere elevato fino ai 38 per cento della spesa. A favore dei coltivatori diretti, piccoli proprietari, enfiteuti e assegnatari, singoli o associati, e delle cooperative agricole, il limite del sussidio statale puo' essere elevato fino al 50 per cento della spesa. Restano ferme le misure piu' favorevoli previste dalle norme in vigore per particolari categorie di opere.

Testo vigente dal 16 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1427~art4 · fonte del testo

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