Nei territori indicati nell'articolo 1 il primo trasferimento di proprieta' di terreni e di fabbricati occorrenti per l'attuazione delle iniziative industriali menzionate all'articolo 2 e' soggetto ad imposta di registro e di trascrizione nella misura fissa di lire 2.000. L'imposta e' dovuta nella misura normale qualora, entro il termine di tre anni dalla registrazione dell'atto, non sia dimostrato, con dichiarazione del Ministro per l'industria ed il commercio, che il fine dell'acquisto sia stato conseguito dal primo acquirente.

Testo vigente dal 16 gennaio 1962

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1961-12-20;1427~art3 · fonte del testo

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