Art. 12 — Agevolazioni fiscali

Nei territori montani i trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo di fondi rustici, fatti a scopo di arrotondamento o di accorpamento di proprieta' direttocoltivatrici, singole o associate, sono soggetti all'imposta di registro e di trascrizione ipotecaria nella misura fissa di lire 500 fino a 5 mila metri quadrati e di lire 2 mila negli altri casi e sono esenti dai diritti di voltura. Le stesse agevolazioni si applicano anche a favore delle cooperative agricole che conducono direttamente i terreni. I trasferimenti di proprieta' a qualsiasi titolo, acquisiti o disposti dalle Comunita' montane, la cui destinazione sia prevista nel piano di sviluppo per la realizzazione di insediamenti industriali, artigianali o di impianti a carattere associativo e cooperativo per produzione, lavorazione e commercializzazione dei prodotti del suolo e di caseifici e stalle sociali o di attrezzature turistiche, godono delle agevolazioni di cui al comma precedente. Decadono dai benefici di cui ai precedenti commi i proprietari di terreni montani che non osservano gli obblighi derivanti dai vincoli idrogeologici o imposti per altri scopi. Le successioni tra ascendenti, discendenti e coniugi aventi per oggetto i boschi costituiti ovvero ricostituiti o migliorati per effetto della presente legge o di altre leggi a favore dei territori montani, sono esenti dalle imposte di successione; sono inoltre esenti dalla relativa imposta le donazioni tra ascendenti e discendenti aventi per oggetto detti boschi. Le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 8 della legge 25 luglio 1952, n. 991, sono estese all'intero territorio montano.

Testo vigente dal 23 dicembre 1971

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1971-12-03;1102~art12 · fonte del testo

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