Art. 45
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[1]Sara' punito a termini della legge penale:
[2]1.° Chi avra' contraffatto le filigrane od i bolli prescritti dalla presente legge, od avra' scientemente fatto uso di filigrane o bolli contraffatti;
[3]2.° Chi essendosi procurate le vere filigrane ed i veri bolli, ne avra' fatto uso a danno dello stato;
[4]3.° Chi scientemente avra' fatto smercio od avra' scientemente fatto uso di carta bollata procuratasi coi mezzi accennati dai numeri precedenti;
[5]4.° Chi scientemente avra' ritenuto in casa filigrane, bolli contraffatti, o macchine destinate a fabbricarli, ovvero carta fabbricata od improntata con tali filigrane o bolli.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
