Art. 44
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 162 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: L'azione per le pene pecuniarie si prescrive col decorso di cinque anni dal giorno della commessa contravvenzione.
tolto: Non ostante tale prescrizione, non si potra' far uso, entro il termine di dieci anni dalla commessa contravvenzione, degli atti soggetti alla tassa di bollo senza il pagamento della tassa medesima e delle pene pecuniarie; scorso il predetto termine, facendosi uso di carte o scritti in contravvenzione, si paghera' soltanto la tassa di bollo.
tolto: La data degli atti e scritti privati non potra' essere opposta per invocare la prescrizione delle pene incorse, se tali atti e scritti non hanno acquistato data certa, a termini della legge civile.
tolto: Le contravvenzioni alle leggi sul bollo anteriori alla presente rimangono regolate dalle leggi anteriori, anche per cio' che riguarda la prescrizione.
tolto: Qualora pero' il periodo di tempo da quelle leggi stabilito per la prescrizione fosse maggiore di quello previsto dalla presente legge, esso s'intendera' ridotto al tempo minore da questa legge prescritto, computabile dal giorno della commessa contravvenzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art44 · fonte del testo
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