Art. 43
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 232 parole tolte, 20 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: Per le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, incorreranno nelle seguenti pene:
tolto: 1.° DiL. 50 i giudici od altri funzionari dell'ordine giudiziario, e gli uffliziali del Governo e delle Amministrazioni provinciali e comunali, gli archivisti ed i notai;
tolto: 2.° Di L. 40 i causidici, ministri del censo (catastari), stampatori e litografi;
tolto: 3.° Di L. 20 gli uscieri o cursori giudiziali;
tolto: 4.° Di L. 10 i servienti o messi, ed i pubblicatori di avvisi;
tolto: 5.° Di cinquanta volte il diritto frodato sulla somma o sul valore delle cambiali od altri effetti di commercio, qualunque ne sia l'ammontare, le societa', le banche, gli stabilimenti, i negozianti ed i privati, quando sono dalla legge considerati tali.
tolto: Riguardo alla carta soggetta alla tassa di bollo graduale per gli effetti di commercio, se la contravvenzione derivera' dall'impiego di una carta munita di un bollo portante una tassa inferiore a quella che in ragione di somma sarebbe dovuta, il calcolo della pena pecuniaria verra' limitato alla somma espressa nella cambiale, per la quale la tassa di bollo non sara' stata pagata.
tolto: 6.° Di L. 50 i distributori o spacciatori di carta bollata non autorizzati;
tolto: 7.° Di L. 100 i medesimi distributori o spacciatori in caso di recidiva, oltre la perdita della carta bollata in ambi i casi;
tolto: 8.° Di lire 100 tutti coloro che contravvenissero, sotto qualsiasi pretesto, all'art. 42;
tolto: 9.° Di L. 25 qualunque altro contravventore.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art43 · fonte del testo
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