Art. 33
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]Le controversie e le contravvenzioni in materia di tasse di bollo stabilite dalla presente legge saranno conosciute e decise dalla autorita' giudiziaria ordinaria, nella cui giurisdizione fu accertata la contravvenzione.
[2]Davanti ai giudici e tribunali di circondario si procedera' sommariamente.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
