Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2009

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 543 parole tolte, 20 parole aggiunte in 17 capoversi.

tolto: Si considereranno come parti di uno stesso documento, e si potranno quindi distendere sopra uno stesso foglio di carta bollata senza contravvenire all'art. 21 i seguenti atti:

tolto: 1.° I protocolli delle autorita' e degli uffizi giudiziari ed amministrativi, gl'inventari, i verbali d'apposizione e levata di sigilli, quelli d'incanto coi successivi deliberamenti, gli stati di consistenza ovvero testimoniali di stato, le stime e gli altri atti che non possono terminarsi in una sola vacazione o seduta, purche' pero' si tratti di un identico affare; gli atti d'istruttoria delle cause, i certificati e le attestazioni apposte ai medesimi, le note o referti di notificazioni;

tolto: 2.° I pareri, le conclusioni, i decreti sopra ricorsi in materia si giudiziale, che amministrativa;

tolto: 3.° Le quietanze di' somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da scritture private di obbligazione o di affitto, e le quietanze degl'interessi od annualita' di tali somme, ancorche' scritte a piedi del titolo di credito;

tolto: 4.° Le quietanze di somme a conto o a saldo di un solo e medesimo credito portato da atto pubblico, da sentenza o da altro provvedimento giudiziale, e le quietanze dei relativi interessi ed annualita', purche' siano fatte separatamente dal titolo di credito; 5.° Le girate, avalli, quietanze e simili che si appongono sulle lettere di cambio e sugli altri effetti negoziabili, sulle lettere di vettura, sulle polizze di carico e sugli ordini di pagamento;

tolto: 6.° Le quietanze sui mandati collettivi spediti a carico dei fondi comunali e provinciali, o a carico dei corpi morali;

tolto: 7.° I ruoli di equipaggio dei bastimenti e dei passeggieri;

tolto: 8.° I certificati d'iscrizione distesi sotto le note ipotecarie, quelli di trascrizione alle ipoteche posti sotto le copie dei titoli trascritti; il duplicato delle note per iscrizioni ipotecarie o per le loro rinnovazioni disteso sotto le copie del titolo di credito; le copie delle iscrizioni ipotecarie costituenti un solo stato o certificato, e le relative aggiunte e variazioni;

Mostra gli altri 9 capoversi cambiati

tolto: 9.° La ratifica apposta dal mandante al documento sopra un affare conchiuso dal suo mandatario in forza del mandato;

tolto: 10.° Le accettazioni e le sostituzioni apposte dal mandatario allo scritto privato di mandato che contenga la facolta' di sostituire, e le accettazioni appostevi dal mandatario sostituito;

tolto: 11.° Le dichiarazioni di conferma sulla verita' dell'esposto in un atto, le dichiarazioni di legalizzazione di firma o di concordanza coll'originale apposte ad un documento o ad una copia;

tolto: 12.° La dichiarazione posta sull'atto di cessione dal debitore ceduto sulla denuncia fattagli della cessione del credito;

tolto: 13.° Le dichiarazioni della vedovanza permanente scritte sul foglio contenente il certificato di esistenza in vita;

tolto: 14.° I certificati degli agenti delle contribuzioni dirette scritti in calce di un estratto di catasto per attestare la contribuzione dovuta sui beni descritti nell'estratto, e le dichiarazioni di eseguito trasporto d'estimo apposte ai documenti in base ai quali e' seguito il trasporto;

tolto: 15.° I cambiamenti dei contratti matrimoniali scritti in calce dell'originale o della copia dei contratti stessi conforme alle leggi vigenti;

tolto: 16.° Gli estratti rilasciati dai pubblici funzionari e desunti dai registri del rispettivo ufficio, purche' riguardino una sola persona; o se concorrono piu' persone, purche' siano queste coobbligate o cointeressate nell'affare cui si riferiscono gli estratti che si rilasciano;

tolto: 17.° Le procure speciali per comparire innanzi i tribunali di commercio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;586~art32 · fonte del testo

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