Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
Le congregazioni di carita' e le altre ((istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza)), se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
