Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
Le congregazioni di carita' e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza, se dispongano dei mezzi necessari, non possono rifiutare soccorsi urgenti, sotto pretesto che il povero non appartenga al comune, ai termini degli articoli precedenti.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
