Art. 69
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[1]Le proposte che il prefetto formuli d'ufficio ai termini degli art. 63 e 66, e le modificazioni che il ministro intende fare a quanto fosse stato proposto dalle autorita' locali, debbono prima di essere sottoposte all'esame del consiglio di Stato per il suo parere, esser sempre comunicate all'amministrazione interessata e alle giunte provinciali amministrative, nonche' ai sindaci e presidenti delle deputazioni provinciali interessate giusta l'art. 62.
[2]Della comunicazione deve essere dato pubblico avviso nei modi stabiliti dal regolamento; e le proposte suddette debbono essere tenute nelle rispettive segreterie a disposizione di chiunque voglia osservarle, per un mese dalla data del ricevimento.
[3]Entro tal termine gli individui od enti morali interessati possono presentare le loro osservazioni al ministero dello interno, il quale deve trasmetterle al consiglio di Stato a corredo della richiesta di parere.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
