Art. 61-c
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[1]((Piu' istituzioni pubbliche e private di assistenza e beneficenza possono riunirsi in federazione, per il coordinamento e l'integrazione delle diverse forme della loro attivita', o per provvedere in comune ad acquisti o servizi non esclusa la gestione del patrimonio.
[2]La federazione dev'essere rispettivamente approvata, e puo' anche, ove ne sia il caso, essere promossa e costituita d'ufficio, dal Sottoprefetto, dal Prefetto, o dal Ministro dell'interno, secondo che gl'istituti abbiano sede in uno stesso circondario, o in diversi circondari della stessa Provincia, o in Provincie diverse.
[3]All'autorita' che approva o costituisce d'ufficio la federazione spetta altresi' di approvarne lo statuto e il regolamento, nei quali debbono essere disciplinati gli scopi, la durata e il funzionamento della federazione medesima.
[4]Le istituzioni federate conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni, le quali continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
[5]Contro il rifiuto del Sottoprefetto o del Prefetto ad approvare la federazione facoltativa e contro il decreto che costituisce d'ufficio la federazione, e' ammesso rispettivamente il ricorso al Prefetto o al Ministro dell'interno, che provvedono definitivamente.
[6]I provvedimenti del Ministro, circa l'approvazione e la costituzione d'ufficio di federazioni tra istituti di province diverse, sono definitivi.
[7]La federazione cessa di pieno diritto per la scadenza del termine della sua durata o per esaurimento dei fini che ne formavano l'oggetto, o, se facoltativa, per consenso di tutti gli enti consorziati, espresso mediante regolari deliberazioni delle rispettive amministrazioni.
[8]La federazione facoltativa puo' inoltre sciogliersi in seguito a deliberazione della maggioranza degl'istituti interessati, o di uno di essi, se siano due soltanto, e in ogni caso con l'approvazione del Sottoprefetto, del Prefetto competente o del Ministro dell'interno, secondo le distinzioni fatte nel secondo comma del presente articolo.
[9]La federazione costituita d'ufficio non puo' essere sciolta se non con decreto dell'autorita' che ha proceduto alla costituzione di essa.
[10]Per motivi di convenienza, la federazione puo' essere modificata analogamente a quanto dispone pei consorzi il terzultimo comma dell'articolo 61-b))). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
