Art. 61-a
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[1]((Piu' istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, aventi scopi affini, possono riunirsi in consorzio, per erogare in comune la rispettiva beneficenza, anche mediante la fondazione di istituti di ricovero, ovvero per avere personale stipendiato e locali in comune.
[2]Possono partecipare al consorzio i Comuni, le Provincie e gli altri enti morali, quando siano a cio' autorizzati, secondo le norme delle leggi alle quali sono soggetti.
[3]I consorzi sono riconosciuti come enti morali. Resta pero' integra la personalita' giuridica dei singoli enti consorziati, i quali conservano separati i patrimoni e distinte le amministrazioni e continuano a reggersi in base ai rispettivi statuti.
[4]La costituzione del consorzio dev'essere rispettivamente approvata, secondo che gli enti consorziati abbiano sede in una stessa Provincia o in Provincie diverse, dal Prefetto o dal Ministro dell'interno, i quali, nei casi in cui ne ritengano la necessita', possono anche procedere d'ufficio a tale costituzione.
[5]Contro il rifiuto del Prefetto ad approvare il consorzio facoltativo, e contro il decreto che costituisce d'ufficio il consorzio, le istituzioni interessate possono ricorrere al Ministro dell'interno, che provvede definitivamente con proprio decreto.
[6]I provvedimenti del Ministro circa l'approvazione o la costituzione d'ufficio di consorzi fra istituti di Provincie diverse sono definitivi)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
