Art. 6
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[1]Il presidente ed i membri della congregazione di carita' sono eletti dal consiglio comunale nella sessione di autunno: non piu' della meta' di essi puo' appartenere nel tempo stesso al consiglio comunale.
[2]Il presidente dura in carica un quadriennio, ed i membri si rinnovano per un quarto ogni anno.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
