Art. 53
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[1]I prefetti, di propria iniziativa o sulla domanda dell'autorita' comunale, possono ordinare in ogni tempo la ispezione degli uffici e degli atti amministrativi della congregazione di carita' e delle altre istituzioni pubbliche di beneficenza, e la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
[2]L'autorita' politica del circondario puo', nelle stesse condizioni, ordinare la verifica dello stato di cassa dei tesorieri.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
