Art. 48
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[1]((Quando un'istituzione pubblica di assistenza, e beneficenza interessi piu' Provincie o piu' Comuni, puo', nei casi contemplati dall'art. 46, essere sciolta l'amministrazione e nominato un Commissario, che ne assume la gestione temporanea per non piu' di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o Comuni di una sola Provincia; per non piu' di un anno, se interessi piu' Provincie o Comuni di diverse Provincie.
[2]Il provvedimento e' adottato con decreto del Prefetto, previo parere del Consiglio di prefettura, nel primo caso; con decreto del Ministro dell'interno nel secondo.
[3]L'indennita' per il commissario e' a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
