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[1]Quando un'istituzione di beneficenza interessi piu' provincie o piu' comuni, puo', nei casi contemplati dall'art. 46, udite le giunte provinciali amministrative e il consiglio di Stato, essere nominato per decreto reale un commissario che ne assume la gestione temporanea; per non piu' di sei mesi, se l'istituzione interessi una sola provincia o comuni di una sola provincia; per non piu' di un anno se interessi piu' provincie o comuni di diverse provincie.

[2]L'indennita' per il commissario e' a carico dell'istituzione, salvo rivalsa contro chi di ragione.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

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urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art48 · fonte del testo

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