Art. 36
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924. Leggi il testo vigente →
[1]((Sono soggetti all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa:
- a)i bilanci preventivi, la destinazione delle nuove e maggiori entrate e lo storno di fondi da capitolo a capitolo, quando per se' stesso, oppure cumulato con altri storni precedentemente effettuati, diminuisca o annienti rispettivamente i capitoli, cui si riferisce, in ragione di piu' di un quarto dello stanziamento originario di spesa annua;
- b)le deliberazioni relative a locazioni e conduzioni di immobili per un periodo eccedente i nove anni;
- c)le deliberazioni relative a trasformazioni o diminuzioni di patrimonio delle istituzioni di prima classe per un valore superiore a L. 3000 e quelle delle altre istituzioni per un valore superiore a L. 1000;
- d)le deliberazioni delle istituzioni di prima classe per stare in giudizio nelle liti che in prima istanza siano di competenza del Tribunale e tutte le deliberazioni per stare in giudizio delle istituzioni di seconda classe, fatta in ogni caso eccezione per i provvedimenti conservativi nei casi di urgenza e salvo, in questi casi, l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione;
- e)le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati e salariati;
- f)i regolamenti interni di amministrazione.
[2]Alle sedute della Giunta assiste, con voto consultivo, il ragioniere capo della prefettura, quando siano trattati affari attinenti alla finanza delle istituzioni)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
