La Giunta regionale:

  • 1)attua i programmi approvati dal Consiglio regionale;
  • 2)provvede, ove occorra, all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio;
  • 3)predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre al Consiglio;
  • 4)delibera sullo storno dei fondi da un articolo all'altro di uno stesso capitolo di bilancio;
  • 5)nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale, amministra il patrimonio della Regione e delibera sui contratti della stessa;
  • 6)delibera in materia di liti attive e passive salvo quanto disposto dal punto 2) dell'articolo 21 del presente Statuto e, su conforme parere della commissione competente, in materia di rinunce e transazioni fino al valore di 100 milioni;
  • 7)delibera, sentita la competente commissione consiliare, sui ricorsi per illegittimita' costituzionale e per conflitti di attribuzione presso la Corte costituzionale;
  • 8)adotta i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali approvati dal Consiglio regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione dei servizi pubblici, sempreche' essi risultino indicati nel bilancio annuale con il relativo stanziamento;
  • 9)sovrintende alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigila sugli Enti, le imprese e le aziende interamente regionali o con partecipazione regionale, a norma degli articoli 53 e 54 del presente Statuto;
  • 10)delibera nei casi di urgenza - tali da non consentire la tempestiva convocazione del Consiglio - provvedimenti amministrativi di competenza del Consiglio stesso, al quale li trasmette per ratifica nella prima successiva adunanza. La mancata ratifica entro il termine di 60 giorni dalla deliberazione adottata in via d'urgenza dalla Giunta, importa l'annullamento della stessa salva al Consiglio l'adozione dei provvedimenti necessari per la disciplina dei rapporti giuridici, sorti sulla base della deliberazione non ratificata;
  • 11)adotta i provvedimenti previsti dall'articolo 4, comma quarto, con le modalita' di cui al n. 10) del presente articolo, ove la materia sia di competenza del Consiglio regionale;
  • 12)esercita le altre attribuzioni demandatele dalla Costituzione e dal presente Statuto e, in generale, ogni altra attivita' amministrativa ordinaria della Regione.

Testo vigente dal 14 giugno 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-05-22;346~art22 · fonte del testo

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