Art. 36
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[1]Sono soggetti all'approvazione della giunta provinciale amministrativa:
- a)i bilanci preventivi;
- b)il conto consuntivo degli amministratori ed i conti dei tesorieri ed esattori;
- c)i contratti di acquisto e di alienazione di beni immobili e l'accettazione e il rifiuto di lasciti o doni; salve le disposizioni della legge del 5 giugno 1850, relative alla capacita' di acquistare dei corpi morali;
- d)le locazioni e conduzioni per un termine maggiore di nove anni;
- e)le deliberazioni che importino trasformazione o diminuzione di patrimonio;
- f)le deliberazioni che stabiliscano o modifichino le piante organiche degli impiegati, i collocamenti a riposo con pensione, e le liquidazioni delle pensioni;
- g)le deliberazioni relative al servizio di esazic.ne o di tesoreria, ed alle cauzioni degli esattori o dei tesorieri;
- h)le deliberazioni per stare in giudizio, fatta eccezione per i provvedimenti conservatori in casi di urgenza, e salvo in questi casi l'obbligo di chiedere immediatamente l'approvazione.
[2]Qualora i lasciti o doni riguardino beni mobili che non abbiano un valore superiore a L. 5000, l'autorizzazione preveduta dalla legge 5 giugno 1850 e' di competenza del prefetto.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
