Art. 27
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →
[1]I beni immobili delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono di regola essere dati in affitto colle forme fissate dal regolamento.
[2]Pei beni rustici devesi aver riguardo, secondo la natura della coltivazione, alle consuetudini locali.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
