Art. 22
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[1]((La riscossione delle entrate ed il servizio di tesoreria sono di regola affidati all'esattore comunale.
[2]Solo in vista di circostanze eccezionali, il Sottoprefetto puo' autorizzare l'appalto di tale servizio a un tesoriere speciale; ed in questo caso al tesoriere si dovra' corrispondere di regola un compenso non superiore a quello che avrebbe percepito l'esattore comunale.
[3]I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi stabiliti dal regolamento.
[4]Le deliberazioni relative ai servizi di riscossione e tesoreria ed alle cauzioni dei tesorieri sono soggette all'approvazione del Sottoprefetto)). 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841
3con decorrenza dal 1 luglio 1924
Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2841 ha disposto (con l'art. 44, comma 2 e 3) che "Il presente decreto avra' completa esecuzione a decorrere dal 1° luglio 1924. Il Ministro dell'interno ha facolta' di dare parziale esecuzione al decreto stesso anche prima, a misura che vengano compiuti gli atti preparatori per l'esecuzione di esso".
Testo in vigore dal 23 gennaio 1924 al 5 marzo 1924
