Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924. Leggi il testo vigente →

[1]Le congregazioni di carita' e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o piu' riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate e' affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.

[2]I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.

Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1890-07-17;6972~art22 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari