Art. 22
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[1]Le congregazioni di carita' e le altre istituzioni pubbliche di beneficenza potranno, con l'autorizzazione della giunta amministrativa, tenuto conto dell'indole e rilevanza delle loro entrate, avere uno o piu' riscuotitori speciali, ed uno speciale tesoriere o cassiere. In caso diverso la riscossione delle entrate e' affidata all'esattore comunale, e questi di regola funge anche da tesoriere.
[2]I tesorieri debbono prestare cauzione nei modi che saranno stabiliti dal regolamento.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 23 gennaio 1924
