Art. 20
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[1]((Le Amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza che abbiano una rendita netta superiore alle L. 10,000, devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consultivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.
[2]Le amministrazioni delle altre Istituzioni pubbliche di beneficenza, fermo l'obbligo della compilazione, annuale del conto consuntivo nei termini e modi suindicati, debbono formare il bilancio preventivo ogni triennio. Qualunque modificazione occorresse introdurre nel bilancio durante il triennio, per circostanze straordinarie sopravvenute, dovra' essere approvata dalla Commissione provinciale di assistenza e beneficenza pubblica.
[3]Agli effetti del presente articolo si considerera' come primo bilancio preventivo triennale quello del 1915)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847
1Il Decreto Luogotenenziale 2 dicembre 1915, n. 1847 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che la presente modifica avra' effetto dal giorno 10 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 25 gennaio 1916 al 23 gennaio 1924
