Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916. Leggi il testo vigente →
Le amministrazioni delle istituzioni pubbliche di beneficenza devono formare ogni anno, nei termini e nei modi che saranno fissati con regolamento, il bilancio preventivo ed il conto consuntivo corredato dal conto del tesoriere e da una relazione sul risultato morale della propria gestione.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 25 gennaio 1916
