Art. 12
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La nomina di una donna maritata a far parte della congregazione di carita' o di ogni altra istituzione di beneficenza, non ha effetto, se entro 15 giorni dalla pubblicazione prescritta dall'art. 34, non viene prodotto all'autorita' politica del circondario l'atto di autorizzazione maritale, preveduto nell'art. 1743 del codice civile.
Testo in vigore dal 22 luglio 1890 al 3 agosto 1919
