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[1]L'ultimo capoverso dell'art. 20 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:
[2]«Il contravventore alla disposizione dell'art. 19 punito con l'arresto sino a quattro mesi.
[3]«Tale pena sara' estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previsto dal n. 1 dell'art. 465 del Codice penale, e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell'articolo medesimo; e il condannato puo' essere denunziato per i provvedimenti di cui nell'art. 94 della presente legge».
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1920, n. 1819
1La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".
L. 31 agosto 1921, n. 1175
3La L. 31 agosto 1921, n. 1175 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque senza giustificato motivo porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma e dimensioni".
Regio D.L. 2 ottobre 1921, n. 1320
4Il Regio D.L. 2 ottobre 1921, n. 1320 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319 sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi, sono estese a chiunque porti fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, mazze ferrate, bastoni forniti di puntali acuminati o sfollagente di qualsiasi specie, forma o dimensione". Ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 1) che la presente modifica ha vigore fino a tutto marzo 1922.
Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641
7Il Regio Decreto 22 dicembre 1922, n. 1641 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, numero 2) che e' concessa amnistia per i reati di cui al presente articolo. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 1) che la presente modifica avra' efficacia per i reati commessi fino al 22 dicembre 1922.
Testo in vigore dal 23 dicembre 1922 al 9 aprile 1923
