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[1]L'ultimo capoverso dell'art. 20 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:
[2]«Il contravventore alla disposizione dell'art. 19 punito con l'arresto sino a quattro mesi.
[3]«Tale pena sara' estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previsto dal n. 1 dell'art. 465 del Codice penale, e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell'articolo medesimo; e il condannato puo' essere denunziato per i provvedimenti di cui nell'art. 94 della presente legge».
Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 13 gennaio 1921
