Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 luglio 1908 al 13 gennaio 1921. Leggi il testo vigente →

[1]L'ultimo capoverso dell'art. 20 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:

[2]«Il contravventore alla disposizione dell'art. 19 punito con l'arresto sino a quattro mesi.

[3]«Tale pena sara' estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previsto dal n. 1 dell'art. 465 del Codice penale, e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell'articolo medesimo; e il condannato puo' essere denunziato per i provvedimenti di cui nell'art. 94 della presente legge».

Testo in vigore dal 3 luglio 1908 al 13 gennaio 1921

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1908-07-02;319~art2 · fonte del testo

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