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[1]L'ultimo capoverso dell'art. 20 della vigente legge di pubblica sicurezza viene modificato nel modo seguente:
[2]«Il contravventore alla disposizione dell'art. 19 punito con l'arresto sino a quattro mesi.
[3]«Tale pena sara' estensibile fino ad otto mesi se il fatto sia commesso nelle circostanze previsto dal n. 1 dell'art. 465 del Codice penale, e fino a mesi dieci se sia commesso nelle circostanze previste dal n. 2 dell'articolo medesimo; e il condannato puo' essere denunziato per i provvedimenti di cui nell'art. 94 della presente legge».
[4]1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 26 dicembre 1920, n. 1819
1La L. 26 dicembre 1920, n. 1819 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della legge 2 luglio 1908, n. 319, sulle lesioni commesse con armi e sulle contravvenzioni per porto d'armi sono estese a chiunque, senza licenza dell'autorita' competente e fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, porta armi lunghe da fuoco, ovvero pistole o rivoltelle".
Testo in vigore dal 13 gennaio 1921 al 21 settembre 1921
