Art. 48 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]((Il pretore o il tribunale, sulla base della relazione dei periti e previa liquidazione ed attribuzione delle spese di perizia a norma dell'articolo 37, autorizza il pagamento od ordina il deposito nella Cassa depositi e prestiti, a norma dell'articolo 30.
[2]In seguito alla presentazione dei certificati comprovanti l'eseguito deposito o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, il prefetto pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni)).
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1926, n. 686
3La L. 3 aprile 1926, n. 686 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "E' parimenti devoluta al pretore od al Tribunale, come sopra competente, la facolta' attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennita' di espropriazione".
Testo in vigore dal 1 maggio 1968 al 30 giugno 2002
