Art. 48 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327
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[1]Il Prefetto, ricevuta la relazione dei Periti, ordina all'espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell'indennita' per intero o in parte, a norma dell'art. 30, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.
[2]Nel Decreto in cui si pronuncia l'espropriazione, deve indicarsi l'ammontare dell'indennita' che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito, o il pagamento. 3
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 aprile 1926, n. 686
3La L. 3 aprile 1926, n. 686 ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "E' parimenti devoluta al pretore od al Tribunale, come sopra competente, la facolta' attribuita al Prefetto dagli articoli 30 e 48 della citata legge 25 giugno 1865, n. 2359, di autorizzare il pagamento diretto della indennita' di espropriazione".
Testo in vigore dal 15 maggio 1926 al 1 maggio 1968
