Art. 48 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 8 GIUGNO 2001, N. 327

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[1]Il Prefetto, ricevuta la relazione dei Periti, ordina all'espropriante di depositare nella Cassa dei depositi e prestiti le somme risultanti dalla perizia, ovvero autorizza il pagamento diretto dell'indennita' per intero o in parte, a norma dell'art. 30, ed in seguito alla presentazione dei certificati comprovanti il seguito deposito, o dei titoli giustificanti l'effettuato pagamento, pronuncia l'espropriazione ed autorizza l'occupazione dei beni.

[2]Nel Decreto in cui si pronuncia l'espropriazione, deve indicarsi l'ammontare dell'indennita' che fu assegnata colla perizia e di cui venne fatto il deposito, o il pagamento.

Testo in vigore dal 8 luglio 1865 al 15 maggio 1926

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1865-06-25;2359~art48 · fonte del testo

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