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((Dopo un anno dalla data del relativo verbale di terzo infruttuoso incanto, dovranno pure essere, come all'articolo 4, ceduti al locale Comune gli immobili che pervenissero al demanio dello Stato, in seguito ad espropriazioni promosse per riscossioni delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1895 e seguenti)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1895 al 16 dicembre 2009
