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Dopo un anno dalla data del relativo verbale di terzo infruttuoso incanto, dovranno pure essere, come all'art. 4, ceduti al locale comune gli immobili che pervenissero al demanio dello Stato in seguito ad espropriazioni promosse per la riscossione delle imposte comprese nei ruoli degli anni 1893 e seguenti.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 1 settembre 1895
