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((Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1899 e rispettivamente al 1° gennaio 1900 non fosse stata prodotta domanda di acquisto ne' pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3, saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al Comune nel territorio del quale si trovano)).
Testo in vigore dal 1 settembre 1895 al 16 dicembre 2009
