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Gli immobili pei quali al 1° gennaio 1894 e rispettivamente al 1° gennaio 1895, non fosse stata prodotta domanda di acquisto, ne' pagato il corrispettivo di cui agli articoli 2 e 3 saranno ceduti, con esenzione dalle tasse sugli affari e di voltura, al comune nel territorio del quale si trovano.
Testo in vigore dal 25 aprile 1892 al 1 settembre 1895
