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[1]Le Intendenze di Finanza hanno facolta' di provvedere alla restituzione dei depositi volontari, sia in titoli al portatore dei quattro Consolidati, sia in numerario, per qualsiasi somma, senza bisogno dell'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, salve le norme da stabilirsi per casi speciali col Regio decreto di cui all'art. 6.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 18 GIUGNO 1911, N. 543)).
[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[4]Data a Roma, addi' 11 giugno 1896.
[5]UMBERTO.
[6]G. Colombo.
[7]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.
Testo in vigore dal 8 luglio 1911 al 16 dicembre 2009
