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[1]Le Intendenze di Finanza hanno facolta' di provvedere alla restituzione dei depositi volontari, sia in titoli al portatore dei quattro Consolidati, sia in numerario, per qualsiasi somma, senza bisogno dell'autorizzazione dell'Amministrazione centrale, salve le norme da stabilirsi per casi speciali col Regio decreto di cui all'art. 6.

[2]Pei depositi obbligatori, tanto in effetti pubblici, quanto in numerario, il limite di cui agli articoli 20 e 22 della legge 27 maggio 1875 n. 2779, e' portato da lire 10,000 a lire 20,000.

[3]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[4]Data a Roma, addi' 11 giugno 1896.

[5]UMBERTO.

[6]G. Colombo.

[7]Visto, Il Guardasigilli: G. Costa.

Testo in vigore dal 22 ottobre 1896 al 8 luglio 1911

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urn:nir:stato:legge:1896-06-11;461~art8 · fonte del testo

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