Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1896
Confronto con la versione in vigore dal 22 ottobre 1896 al 16 dicembre 2009. 210 parole tolte, 20 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: La Cassa dei depositi e prestiti direttamente o per mezzo dell'intendenze di Finanza nelle provincie potra' ricevere, a scopo di custodia, depositi volontari di titoli al portatore di consolidato italiano 5,4,50 netto, 4 netto e 3 per cento, incaricandosi della riscossione delle relative cedole semestrali e trimestrali. Qualora entro il termine di 10 giorni dopo la scadenza le somme della Cassa riscosse non siano siate ritirate in tutto o in parte dal depositante, o questi non abbia dichiarato di volerle ritirare, la Cassa resta incaricata d'investire il totale o il residuo in nuovi titoli dei detti consolidati a cumolo dei depositi dai quali provengono. La custodia di tali depositi volontari, coi relativi cumuli di titoli provenienti dai rivestimenti delle rate semestrali o trimestrali di interessi, e' delegata alla Tesoreria centrale del Regno per quelli fatti nella provincia di Roma, ed alle Sezioni di Regia Tesoreria provinciale per quelli fatti nelle provincie.
tolto: Con Regio decreto da emanarsi, sentito il Consiglio di Stato, non piu' tardi di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge, saranno determinati i limiti massimi e minimi di tali depositi volontari e le norme pel loro eseguimento, per la determinazione dei compensi da pagarsi alla Cassa dei depositi e prestiti, e per l'acquisto di nuovi titoli.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1896-06-11;461~art6 · fonte del testo
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