Art. 98
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[1]Gli atti celebrati ed i contratti stipulati prima dell'attivazione della presente legge, pei quali fossero state soddisfatte le imposte sancite dalle leggi anteriori, e quelli che ne fossero esenti, purche' abbiano data certa, sono equiparati agli atti e contratti stati sottoposti alle tasse stabilite da questa stessa legge.
[2]Per gli atti e contratti stipulati per le sentenze pronunziate e gli atti giudiziali compiuti prima della promulgazione della presente legge, pei quali non si fossero adempiuti gli obblighi stabiliti dalle leggi anteriori, si prescindera' dall'applicazione della sopratassa, dell'aumento d'imposta, o di qualsiasi altra conseguenza penale, purche' essi atti e contratti vengano denunziati, insinuati, registrati o regolarizzati presso il competente Ufficio entro il termine di trenta giorni dalla pubblicazione della legge medesima.
[3]Le sopratasse gia' incorse alla pubblicazione di questa legge saranno condonate qualora le tasse principali vengano soddisfatte entro i trenta giorni sovra stabiliti.
[4]Saranno pure condonati gli interessi per tutte le tasse dipendenti dalle sopra indicate leggi e tuttora inesatte, sia per la mora dei debitori, sia per concesse dilazioni, qualora il pagamento della tassa principale sia eseguito entro i trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge.
[5]Per gli atti e contratti stipulati nel tempo intermedio tra la pubblicazione e l'attivazione della presente legge dovranno applicarsi tutte le disposizioni delle relative leggi anteriormente in vigore.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
