Art. 96
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1862
Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. 1161 parole tolte, 20 parole aggiunte in 39 capoversi.
tolto: §1. - Atti da registrarsi a debito.
tolto: Le sentenze definitive e le convenzioni delle parti divenute irrevocabili nelle cause interessanti persone od enti morali ammessi al beneficio dei poveri.
tolto: Emanata la sentenza, la parte non ammessa al benefizio dei poveri paghera', entro il termine stabilito dall'articolo 27, le tasse della sentenza stessa in proporzione della sua condanna nelle spese.
tolto: Il povero paghera' le stesse tasse nella medesima proporzione, qualora colla sentenza od altrimenti venga a conseguire un valore eccedente il quadruplo delle tasse di bollo e di registro dovute per gli atti fatti nel suo interesse.
tolto: Richiedendosi dalla parte non ammessa al beneficio la spedizione di copia della sentenza, tanto prima quanto dopo la scadenza del termine utile per la registrazione, la sentenza sara' registrata col solo pagamento della quota di tassa e sopratassa cadente a carico delle parti non ammesse alla gratuita clientela.
tolto: § 2. - Atti da registrarsi gratuitamente.
tolto: Gli atti e contratti contenenti trasmissioni di proprieta', di usufrutto o godimento, aggiudicazioni, deliberamenti od appalti d'ogni natura e le relative cauzioni, qualunque sia la loro forma, allorche' vengono stipulati nell'interesse dello Stato.
tolto: Non godono l'esenzione dal pagamento della tassa le stipulazioni contenute negli stessi atti e contratti, qualora fossero estranee all'interesse dello Stato, e concernessero altre Amministrazioni o privati.
tolto: Quando l'interesse dello Stato e' comune con altre Amministrazioni o con privati, l'esenzione si limita alla quota di tassa corrispondente all'interesse dello Stato.
tolto: Le stesse disposizioni sono applicabili alle sentenze per le quote di tassa che sarebbero a carico dello Stato.
tolto: § 3. - Atti esenti dalla registrazione.
tolto: 1.° Gli atti delle Amministrazioni dello Stato non compresi nel paragrafo precedente;
tolto: 2.° I titoli del Debito pubblico dello Stato, le cedole, vaglia (o coupons) e le quietanze degl'interessi, non che i libretti delle casse di risparmio.
tolto: Questa esenzione pero' non toglie l'obbligo del pagamento della tassa stabilita per gli atti e contratti nei quali i titoli del Debito pubblico dello Stato, non che i libretti delle casse di risparmio possono considerarsi come denaro contante o servono di correspettivo o di mezzo nelle convenzioni tanto principali, quanto accessorie, contenute nei medesimi atti e contratti.
tolto: La stessa esenzione non si estende neppure al valore dei mentovati titoli di credito quando si trasferiscono gratuitamente per atto tra vivi o per causa di morte;
tolto: 3.° I mandati e gli ordini di pagamento sulle casse dello Stato, le loro girate e quietanze;
tolto: 4.° Gli atti o documenti per l'applicazione, liquidazione o moderazione delle pubbliche imposte di qualsiasi natura pei bisogni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, le quietanze di dette imposte, e quelle per rimborso di altre prestazioni fatte nell'interesse pubblico, le ricevute dei Funzionari ed Impiegati stipendiati o pensionati dallo Stato medesimo pei loro trattamenti, per rimborso di spese, per indennita' o per anticipazioni; le ricevute dei compensi ai testimoni ed ai periti nella procedura penale, le quietanze infine sul pagamento delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia;
tolto: 5.° I conti della gestione dei Contabili, Esattori, od Appaltatori incaricati dell'esazione delle pubbliche imposte, nell'interesse dello Stato, delle Provincie o dei Comuni, ed i relativi documenti diretti a giustificarli;
tolto: 6.° I conti che devono prodursi dai gestori od amministratori allo Stato, alle Provincie, ai Comuni, ai pubblici stabilimenti od altre instituzioni sottoposte alla speciale sorveglianza delle pubbliche Autorita', non che gli atti relativi.
tolto: Le esenzioni contemplate da questo e dal precedente n.°5 sono limitate alla reddizione dei conti ed all'uso che le amministrazioni nel proprio interesse possono fare degli atti e documenti sotto essi numeri indicati;
tolto: 7.° Gli atti richiesti dalle Autorita' o dai pubblici Funzionari esclusivamente per fini d'ufficio, o nell'interesse del pubblico servizio, compresi i libretti delle persone di servizio, quand'anche contengano esposizione di somme o valori, e gli atti e documenti che devono servire di garanzia per la valutazione e pel pagamento del prezzo di espropriazioni fatte nell'interesse dello Stato, purche' questi ultimi non siano contemplati all'articolo 27;
tolto: 8.° Le offerte fatte all'asta pubblica;
tolto: 9.° Le quietanze sopra elemosine o collette a sollievo dei poveri;
tolto: 10.° Gli atti richiesti per l'ammissione alle pubbliche scuole, ed ogni altro documento richiesto dalle leggi e dai regolamenti sulla pubblica istruzione, purche' dai medesimi risulti lo scopo cui sono diretti;
tolto: 11.° I conti e le giustificazioni che devono produrre i tutori, curatori ed amministratori giudiziali in forza del mandato loro affidato;
tolto: 12.° Le cambiali ed i biglietti commerciali all'ordine, gli ordini in derrate, le loro accettazioni, girate, avalli, quietanze ed altre dichiarazioni fatte sui medesimi;
tolto: 13.° Gli atti tutti in materia penale e disciplinare, e quelli in materia di pubblica sicurezza.
tolto: Le esenzioni di cui in questo numero e nei precedenti 4, 7, 8, 10 e 11 sono limitate all'uso dei documenti rispettivamente indicato;
tolto: 14.° Le procure pure e semplici alle liti, e quelle per deferire, riferire od accettare giuramenti in giudizio qualunque sia la loro forma, e quelle speciali per un contratto od altri atti, ancorche' soggetti alla registrazione, come pure quelle per intervenire alle deliberazioni di corpi riconosciuti dalla legge od a quelle dei consigli di famiglia; gli atti di consenso o di autorizzazione dei genitori ed ascendenti a favore di discendenti, e del marito a favore della moglie per quegli atti nei quali tale consenso od autorizzazione e' dalla legge richiesto;
tolto: 15.° Le cauzioni di stare in giudizio nelle materie penali;
tolto: 16.° La legittimazione o riconoscimento de' figli naturali delle persone ammesse al beneficio dei poveri;
tolto: 17.° L'adozione quando tanto l'adottante che l'adottato siano ammessi al beneficio dei poveri;
tolto: 18.° Gli atti tutti ed i provvedimenti della procedura, non che le sentenze provvisionali, preparatorie, interlocutorie ed altre non contenenti disposizioni definitive in materia civile, commerciale o di giurisdizione si' contenziosa che volontaria, in quanto non siano contemplate specificamente per una tassa dalla presente legge;
tolto: 19.° Tutte le sentenze anche definitive, ed i provvedimenti emanati in materia di pubbliche contribuzioni dello Stato, delle Provincie e dei Comuni, allorche' la causa verte direttamente tra l'Amministrazione, o suoi Delegati od appaltatori ed il contribuente;
tolto: 20.° Le conciliazioni che seguono avanti i Giudici di Mandamento o Pretori per pretese e contestazioni non eccedenti le lire 100;
tolto: 21.° Le locazioni e conduzioni di beni stabili fatte per iscrittura privata o per contratto verbale della durata non minore di un anno qualora l'annuo fitto, compresi tutti i pesi, non ecceda le annue lire 100; quelle della durata minore di un anno, qualunque sia la somma del fitto e dei pesi relativi.
tolto: Le locazioni di terreni fatte ai loro immediati lavoratori ove non eccedano le annue lire 200.
tolto: La esenzione cessa qualora si faccia uso nel senso di questa legge del contratto scritto o della convenzione verbale di locazione o conduzione. Cessa pure la esenzione anche pel tempo decorso rispetto alle locazioni di una durata minore di un anno, quando per espressa o per tacita riconduzione, la durata dell'affitto raggiunga un anno intero o lo ecceda, ed il prezzo oltrepassi il limite stabilito di lire 100.
tolto: In tal caso il termine per la denunzia decorre dal giorno in cui ha principio la riconduzione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art96 · fonte del testo
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