Art. 97
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[1]Nulla e' innovato colla presente legge alla formalita' dell'insinuazione od archiviazione degli atti e contratti in quelle Provincie dello Stato nelle quali, a norma delle relative leggi civili, essa si trova in vigore.
[2]Gli Uffici di Registro funzioneranno in dette Provincie anche come Uffici d'Insinuazione colle norme relative vigenti in ciascuna Provincia.
[3]Per altro, le copie che devono prodursi per l'Insinuazione terranno luogo delle copie che secondo la presente legge devono essere rimesse a corredo della denunzia.
[4]In quelle Provincie nelle quali il deposito degli atti notariali deve farsi entro un tempo determinato in apposito archivio, i testamenti saranno per ora denunziati senza la produzione della copia.
[5]Riguardo agli atti esteri continuera' l'obbligo d'insinuare l'originale o la copia venuta dall'estero, e di consegnare all'Ufficio d'Insinuazione la versione dell'atto ove questo non sia compilato in lingua italiana o francese.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
