Art. 93
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
Le tasse da percepirsi per la registrazione degli atti e delle mutazioni sono stabilite dai seguenti articoli 94 e 95.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
