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[1]L'ingiunzione e' eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione.

[2]Contro l'ingiunzione il debitore puo' provvedersi avanti la Autorita' giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'Ufficio del Registro che emise l'ingiunzione.

[3]L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'istanza d'opposizione sia notificata all'Ufficio del Registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all'Autorita' giudiziaria nelle Provincie nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente.

Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1862-04-21;585~art89 · fonte del testo

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