Art. 89
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[1]L'ingiunzione e' eseguibile trenta giorni dopo la sua intimazione.
[2]Contro l'ingiunzione il debitore puo' provvedersi avanti la Autorita' giudiziaria ordinaria mediante istanza di opposizione da notificarsi all'Ufficio del Registro che emise l'ingiunzione.
[3]L'istanza d'opposizione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; si eccettua il caso in cui si tratti di supplementi di tassa, qualora l'istanza d'opposizione sia notificata all'Ufficio del Registro prima della scadenza dei trenta giorni dalla notificazione del precetto ingiuntivo, o sia nello stesso termine presentata all'Autorita' giudiziaria nelle Provincie nelle quali le notificazioni si fanno giudizialmente.
Testo in vigore dal 22 maggio 1862 al 16 dicembre 2009
